Statuto

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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

SPORTIVA DILETTANTISTICA "SCI CLUB 3 PUNTO 3 SKI RACE"

da conservarsi nella raccolta degli atti del notaio Stefano Boccieri, designato per l’autenticazione delle sottoscrizioni

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I sottoscritti:

BARULLI ANTONIO, nato a Napoli il 14 agosto 1965 e residente in Casamicciola Terme (NA) alla via Salvatore Girardi n. 91, Codice Fiscale BRL NTN 65M14 F839B;

BARULLI ANDREA, nato a Napoli il 16 marzo 1974, ed ivi residente alla via Posillipo n. 55, Codice Fiscale BRL NDR 74C16 F839S;

DE ROSA GUIDO, nato a Napoli il 17 giugno 1957 ed ivi residente alla via Vincenzo Padula n. 2, Codice Fiscale DRS GDU 57H17 F839Q;

CERBONE CARLO, nato a Napoli il giorno 11 agosto 1969, e residente in Caivano (NA) alla via De Curtis n. 2, Codice Fiscale CRB CRL 69M11 F839E;

FENELLI FILIPPO, nato a Genova il 19 febbraio 1964, e residente a Napoli alla via Tasso n. 69, Codice Fiscale FNL FPP 64B19 D969P;

PALLOTTA FABRIZIO MICHELE, nato a Napoli il 26 luglio 1963, ed ivi residente alla via Duomo n. 319, Codice Fiscale PLL MHL 63L26 F839P;

NAPOLITANO MARCELLO, nato a Napoli il 6 marzo 1964 e residente in Roccaraso alla via Conca d’oro n. 13, Codice Fiscale NPL MCL 64C06 F839Y;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

– che i predetti signori intendono costituire, con la sottoscrizione del presente atto ed ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione italiana, degli articoli 36, 37, 38 del c.c. e della legislazione vigente in materia, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "SCI CLUB 3 PUNTO 3 SKI RACE" con la finalità di promuovere attività sportive dilettantistiche, tese all’elevazione sociale e fisica della collettività;

- che detta Associazione nasce anche allo scopo di promuovere, diffondere ed organizzare la pratica dello sport dilettantistico con particolare riguardo agli sport invernali anche a livello agonistico, programmando e organizzando l’attività didattica, gare, tornei e ogni altra iniziativa inerente il proprio scopo sociale;

tanto premesso si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE ** Viene costituita tra i sottoscritti (di seguito chiamati "associati") con decorrenza dal primo ottobre 2009, un’associazione sportiva dilettantistica denominata "SCI CLUB 3 PUNTO 3 SKI RACE".

ARTICOLO 2 – SEDE ** L’Associazione ha sede in Napoli alla via Manzoni n. 61/a.

ARTICOLO 3 – SCOPO ** L’Associazione non persegue alcun fine di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale.

Gli scopi che l’associazione si propone sono quelli enunciati in premessa e meglio specificati nello statuto sociale che disciplina l’attività dell’associazione, la struttura organizzativa, i rapporti con gli associati, la composizione e le funzioni degli organi sociali, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4 – QUOTA ASSOCIATIVA ** I sottoscritti versano "una tantum" nelle casse dell’Associazione Euro 500 (cinquecento) per ciascuno di essi, per complessivi Euro 3.500 (tremilacinquecento).

L’ammontare della quota associativa sarà stabilita in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 dello Statuto.

ARTICOLO 5 DURATA ** La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 6CONSIGLIO DIRETTIVO ** I soci fondatori costituiscono il primo Consiglio Direttivo.

Gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono:

- alla carica di Presidente: Barulli Antonio;

- alla carica di Vice Presidenti: Cerbone Carlo (Vicario) e Napolitano Marcello;

- alla carica di Segretario: Fenelli Filippo;

- alla carica di Direttore Sportivo: Barulli Andrea.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti, ivi comprese quelle bancarie e quelle atte a conseguire l’affiliazione e il riconoscimento dell’Associazione da parte del Coni e delle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva competenti.

ARTICOLO 7 – SPESE ** Le spese del presente atto sono a carico dell’associazione.

Firmato: Antonio Barulli – Andrea Barulli – Carlo Cerbone – Marcello Napolitano – Filippo Fenelli – Guido De Rosa – Fabrizio Michele Pallotta


Repertorio n. 23088

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto notaio STEFANO BOCCIERI, con sede in Barano d’Ischia e studio alla Via Terranera n. 5, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

ATTESTO

che, previa lettura dell’atto da me notaio datane, hanno apposto in mia presenza le suestese firme in calce ed a margine dell’atto che precede, nonchè su quanto allegato:

BARULLI ANTONIO, nato a Napoli il 14 agosto 1965 e residente in Casamicciola Terme (NA) alla via Salvatore Girardi n. 91, Codice Fiscale BRL NTN 65M14 F839B;

BARULLI ANDREA, nato a Napoli il 16 marzo 1974, ed ivi residente alla via Posillipo n. 55, Codice Fiscale BRL NDR 74C16 F839S;

DE ROSA GUIDO, nato a Napoli il 17 giugno 1957 ed ivi residente alla via Vincenzo Padula n. 2, Codice Fiscale DRS GDU 57H17 F839Q;

CERBONE CARLO, nato a Napoli il giorno 11 agosto 1969, e residente in Caivano (NA) alla via De Curtis n. 2, Codice Fiscale CRB CRL 69M11 F839E;

FENELLI FILIPPO, nato a Genova il 19 febbraio 1964, e residente a Napoli alla via Tasso n. 69, Codice Fiscale FNL FPP 64B19 D969P;

PALLOTTA FABRIZIO MICHELE, nato a Napoli il 26 luglio 1963, ed ivi residente alla via Duomo n. 319, Codice Fiscale PLL MHL 63L26 F839P;

delle cui identità personali io notaio sono certo.

Atto sottoscritto alle ore venti e venti minuti.

Napoli, venticinque settembre duemilanove

Firmato: Stefano BOCCIERI (sigillo).


Repertorio n. 23091 Raccolta n.9323

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto notaio STEFANO BOCCIERI, con sede in Barano d’Ischia e studio alla Via Terranera n. 5, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

ATTESTO

che, previa lettura dell’atto da me notaio datane, ha apposto in mia presenza la suestesa firma in calce ed a margine dell’atto che precede, nonchè su quanto allegato:

NAPOLITANO MARCELLO, nato a Napoli il 6 marzo 1964 e residente in Roccaraso alla via Conca d’oro n. 13, Codice Fiscale NPL MCL 64C06 F839Y;

della cui identità personale io notaio sono certo.

Atto sottoscritto alle ore sedici in punto.

Napoli, ventotto settembre duemilanove

Firmato: Stefano BOCCIERI (sigillo).

Allegato "A" al

n. 9323 di Raccolta

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica

"SCI CLUB 3 PUNTO 3 SKI RACE"


ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita un’associazione sportiva dilettantistica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB 3 PUNTO 3 SKI RACE".

L’Associazione ha sede legale in Napoli alla Via Manzoni 61/a.

L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 – SCOPO

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportiva dilettantistica connesse alla pratica degli sport invernali, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dei citati sport invernali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere le seguenti attività:

§ promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in genere;

§ svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;

§ promuovere la costituzione e l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative sportive;

§ indire corsi avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento anche nei confronti delle cosiddette categorie protette;

§ organizzare eventi sportivi quali campionati, gare, concorsi, manifestazioni, stage ed altre iniziative sportive;

§ svolgere attività di gestione, conduzione, consulenza, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive adibite alla pratica degli sport invernali e delle discipline sportive dilettantistiche in genere;

§ realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori e le famiglie nonché ogni altra attività ricreativa culturale e di formazione extra scolastica della persona;

§ favorire le attività sportive dilettantistiche presso le scuole di ogni ordine e grado e presso le zone poco servite sotto il profilo dell’offerta sportiva e culturale;

L’associazione si propone, inoltre, di:

§ attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici, Privati ed altre associazioni per la promozione e lo svolgimento di tutte le attività direttamente o indirettamente attinenti l’organizzazione ed il corretto svolgimento di manifestazioni sportive e culturali che esse intendano promuovere nel territorio nonché la gestione delle attività didattiche;

§ garantire, previa conclusione di apposite convenzioni, la disponibilità e l’efficienza di impianti sportivi necessari per lo svolgimento delle manifestazioni o che possano essere utilizzati per le attività agonistiche attraverso le competenze territoriali delle singole associazioni;

§ costituire, tramite un apposito Ufficio di Segreteria, un punto di riferimento per le altre associazioni che operano nel territorio e che siano sprovviste di sede propria, istituendo eventualmente un servizio di informazione che tenga i rapporti con gli organi della Stampa, con i mezzi radiotelevisivi e con le Istituzioni e che consenta di dare risalto alle manifestazioni realizzate;

§ svolgere ogni attività connessa all’organizzazione ed al migliore svolgimento delle attività promosse dalle altre associazioni che operano nel territorio.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l’associazione potrà allestire e gestire bar, punti di ristoro, punti di noleggio di attrezzatura sportiva ad uso esclusivo dei propri associati al fine di rendere possibile e più confortevole pratica sportiva e la permanenza degli stessi presso gli impianti sociali; organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale al fine di reperire risorse da destinare al raggiungimento dei fini istituzionali: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l’Associazione stessa delibera di aderire.

L’Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle forme stabilite dallo stesso Ente, dalla Federazione o dall’Ente di Promozione cui l’Associazione intende aderire.

L’Associazione s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione ovvero dell’ente di promozione dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della Federazione o Ente di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e Tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3 – DURATA

L’associazione ha durata indeterminata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere già assunte siano state attuate, salvo diversa decisione dell’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Articolo 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le associazioni e gli Enti che ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Non possono essere ammessi soci temporanei. E’ pertanto escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

I soci si distinguono in:

a) Fondatori

b) Ordinari

c) Onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza, facendone domanda con le modalità stabilite dal successivo art. 5 e che siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari coloro che si sono distinti per meriti Sportivi e Artistico Culturali e/o hanno acquisito meriti particolari per le attività dell’Associazione

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

Per le associazioni e gli Enti che vogliono aderire all’associazione sono necessari i seguenti requisiti:

§ operare nel settore sportivo ed essere regolarmente affiliati al CONI, alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva;

§ non avere scopi di lucro ed avere una finalità in linea con quelle perseguite dall’associazione;

§ avere uno Statuto che preveda organi direttivi eletti democraticamente dall’Assemblea dei Soci;

§ esibire una copia del proprio Statuto Sociale e dell’avvenuta affiliazione alla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

La distinzione di denominazione tra i soci è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione o della F.I.S.I. a cui l’Associazione è affiliata e dei loro organi.

Articolo 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio di non ammissione deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale dei soci da proporsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere sottoscritta dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.

Articolo 6 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, maggiorenni se persone fisiche, godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto viene automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i Soci hanno eguali diritti e possono:

1. partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e utilizzare le strutture sportive secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento;

2. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;

3. partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio;

4. esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;

5. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello statuto sociale.

ARTICOLO 7 – DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno il dovere di:

1. osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;

2. osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

3. provvedere al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal consiglio direttivo dell’associazione;

4. mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;

5. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

Il socio che non osservi lo Statuto e il regolamento, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione delle eventuali sanzioni.

Articolo 8 – DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissione volontaria;

b) morosità protrattasi oltre due mesi dalla scadenza del termine di versamento della quota annuale, fermo restando l’addebito della stessa;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto;

e) decesso.

Il provvedimento di radiazione viene deliberato dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di radiazione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui la comma precedente

Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali anni precedenti.

ARTICOLO 9 – QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

1. quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, differenziata in funzione della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi da loro utilizzati.;

2. quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

In nessun caso e, quindi, neppure in caso di scioglimento dell’Associazione né di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall’Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di fondo di dotazione.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi.

Articolo 10 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

a) l’Assemblea Generale dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

Articolo 11 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo dell’associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti

ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea Straordinaria è convocata, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, su richiesta di almeno un terzo del totale dei Soci con diritto di voto ed in regola con il versamento della quota sociale che dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo per consentire la massima diffusione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

ARTICOLO 13 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.

Nel caso in cui sia socio un Ente, esso è di norma rappresentato dal proprio Presidente, in qualità di “Legale Rappresentante” ovvero da altro socio appositamente delegato.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

ARTICOLO 14 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria:

a). approva il bilancio preventivo e consuntivo;

b). elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo;

c). determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione;

d). valuta i programmi di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;

e). approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all’uopo predisposti dal Consiglio Direttivo.

f). delibera sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria

a). delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b). deliberare lo scioglimento dell’associazione, la messa in liquidazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri;

c). delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 15 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno di due terzi dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quinto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.

L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

I verbali assembleari sono conservati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, previa affissione nei locali dell’Associazione medesima e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea

ARTICOLO 16 – ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che:

a) non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

b) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

c) non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti o ente di promozione sportiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ARTICOLO 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato dall’Assemblea dei Soci ed eletti dall’Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

- il Presidente;

- il Vice Presidente Vicario;

- il Vice Presidente;

- il Segretario;

- il Direttore Sportivo

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell’associazione potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri senza formalità.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare. Gli invitati hanno solo voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranze dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente in ordine di anzianità come Socio o dal Consigliere con la maggiore anzianità da Socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente dell’Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;

b) redigere una relazione tecnico-sportiva dell’anno precedente da sottoporre all’Assemblea stessa;

c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;

e) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;

f) adottare provvedimenti sanzionatori verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;

g) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci;

h) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;

i) nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

j) applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;

k) impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell’Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’Assemblea sociale;

l) stabilire l’importo delle quote sociali e i termini di pagamento;

m) deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea, su questioni non contemplate da nessuna norma sociale;

n) stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell’Associazione.

Articolo 19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, controlla il funzionamento dell’Associazione nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all’ordinaria amministrazione;

b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;

c) firma gli atti e ne delega la firma;

d) convoca l’Assemblea sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente Vicario, e in mancanza anche di quest’ultimo al Vice Presidente.

Il Presidente è autorizzato ad aprire un conto corrente a nome dell’Associazione.

Articolo 20 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente Vicario (o in mancanza di quest’ultimo il Vice Presidente) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 21 – IL SEGRETARIO, IL TESORIERE E IL DIRETTORE SPORTIVO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso.

Entrambe le cariche potranno essere assunte anche dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario.

Il Direttore Sportivo (se nominato) ha il compito di organizzare, unitamente ai membri del Consiglio stesso, tutte le manifestazioni sportive, dirigere l’attività sportiva dell’Associazione e quindi redigere la relazione tecnico-sportiva dell’anno precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

.ARTICOLO 22 – DECADENZA

I titolari degli organi amministrativi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica o quando intervengano gravi motivi.

La revoca viene deliberata dalla assemblea degli associati, sentito il consigliere.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo potrà essere dichiarato dimissionario dal Consiglio stesso.

Le dimissioni o la revoca del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari.

Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza originaria dell’organo associativo.

Nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, l’ordinaria amministrazione e, limitatamente agli affari urgenti ed indifferibili, quella straordinaria saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto fino alla sua nuova costituzione.

ARTICOLO 23 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, oltre ad una relazione Tecnico-Sportiva da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 24 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’ Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;

b) dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;

c) dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell’Associazione sportiva, dal noleggio di attrezzatura sportiva nonché dalla vendita ai Soci di materiale e abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.I.S.I. per le discipline di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Comitato Regionale CONI Campania.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L’arbitrato avrà sede in Napoli, e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile, dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla F.I.S.I..

ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l’estinzione dei debiti da parte dei Soci dovrà essere devoluto, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996., n. 662.

ARTICOLO 27 – NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali a cui l’Associazione è affiliata, e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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